1. L'articolo 68 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», è sostituito dal seguente:
«Art. 68. - (Formazione e revisione dell'albo dei periti). - 1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale e dal presidente del consiglio dell'ordine forense.
2. Se il richiedente è iscritto a un ordine o a un collegio professionale, il corrispondente consiglio designa il proprio delegato presso il comitato.
3. Se il richiedente è iscritto all'albo dei periti e degli esperti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, quest'ultima designa il proprio delegato presso il comitato.
4. Se il richiedente non è iscritto a nessun albo professionale, deve essere iscritto all'associazione degli iscritti agli albi del tribunale, che provvede alla designazione.