Art. 7.
(Modifica dell'articolo 68 delle norme di attuazione del codice di procedura penale).

      1. L'articolo 68 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», è sostituito dal seguente:

      «Art. 68. - (Formazione e revisione dell'albo dei periti). - 1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale e dal presidente del consiglio dell'ordine forense.
      2. Se il richiedente è iscritto a un ordine o a un collegio professionale, il corrispondente consiglio designa il proprio delegato presso il comitato.
      3. Se il richiedente è iscritto all'albo dei periti e degli esperti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, quest'ultima designa il proprio delegato presso il comitato.
      4. Se il richiedente non è iscritto a nessun albo professionale, deve essere iscritto all'associazione degli iscritti agli albi del tribunale, che provvede alla designazione.

 

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      5. Il comitato decide sulle richieste di iscrizione e di cancellazione dall'albo.
      6. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.
      7. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo, cancellando gli iscritti che si trovano nelle situazioni previste dall'articolo 69, comma 3, o per i quali è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito o che non hanno partecipato ad alcun corso di formazione, di aggiornamento o di approfondimento organizzato dall'ordine o dal collegio professionale o dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dall'associazione degli iscritti agli albi del tribunale».